Documento d’identità provvisorio

La Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 61 del 5 agosto u.s. illustra le caratteristiche e la procedura di rilascio del documento d’identità provvisorio.

Si ricorda che con l'applicazione del decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, ed in particolare i commi 3 e 4 dell’articolo 11, “Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza...", "...nelle more del rilascio della carta di identità elettronica…” ovvero, spiega la Circolare n.61/2026, quando - “non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica (CIE) o comunque programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata” - il Sindaco “ …può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione”.

La Circolare oltre a sottolineare che “il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d’identità elettronica” chiarisce che il documento può essere quindi rilasciato esclusivamente:

  • in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;

  • nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;

  • a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

 Da ultimo si segnala che “Al momento della consegna il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all’atto della richiesta della CIE”.

Si suggerisce, come fa l’ANCI nella news in cui viene richiamata la Pubblicazione del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione di approvazione del documento d'identità provvisorio di cui all'art.11, comma 3  del DL n.108 del 26 giugno 2026 (qui il LINK al sito del DAIT), di verificare gli Stati che lo accettano attraverso il sito del Ministero degli Esteri:  https://www.viaggiaresicuri.it/home.