Scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo. Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
Reg. UE 2019/1057 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.Si porta a conoscenza il contenuto della Circolare n. 76/2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, nella quale il summenzionato Dicastero fornisce importanti precisazioni rivolte agli Enti preposti, circa la scadenza delle carte d’identità rilasciate.
Il citato Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 stabilisce, all’articolo 3, i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la “eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento.
In particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), dispone che: “In deroga al paragrafo 1, le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore”. A tal proposito, il Ministero ha rilevato che tra i documenti non conformi rientrano le carte d’identità cartacee attualmente rilasciate dai Comuni in casi eccezionali di documentata urgenza.
Si evidenzia perciò che, in attuazione di quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1157/2019, le carte d’identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.
Per ogni utile approfondimento si suggerisce di consultare il sito dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dove è possibile, altresì, consultare la menzionata Circolare del Ministero dell’Interno